BONUS EDILIZI –  COME CAMBIANO LE REGOLE 

Le novità più rilevanti si registrano in materia di Superbonus:

  • viene prevista la proroga, che può arrivare fino al 2025 ma con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario e aliquote di detrazione decrescenti;
  • viene stabilito che i prezzari individuati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica;
  • si chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del
  • si fissa al 110% l’ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile

Per quanto riguarda gli atri bonus edilizi, si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di efficienza energetica (c.d. “ecobonus”) e di sistemazione dei giardini (c.d. “bonus verde”).

Stessa proroga è prevista per la detrazione relativa alle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), ma l’importo massimo detraibile  scende a 10.000 euro per l’anno 2022 (nel 2021 è stato di 16.000 euro) e di 5.000 euro per gli anni    2023 e 2024. Prevista anche la proroga al 2022 del c.d. “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.

Si introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e

all’eliminazione di barriere architettoniche.

 

Condomini e persone fisiche Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ma con aliquote così differenziate:

–  nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;

–  del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

–  del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari L’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo

 

Superbonus – altre novità

 

Suddivisione in              quattro rate annuali In considerazione delle proroghe dell’agevolazione introdotte si stabilisce che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto avviene in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022.
Interventi             trainanti A partire dal 2022, la detrazione spetta nelle misure ed entro i termini indicati nella tabella precedente in relazione agli interventi di efficientamento energetico (art. 119, c. 2 e 4, secondo periodo D.L. n. 34/2020), di monitoraggio antisismico (art. 119, c. 4-bis D.L. n. 34/2020), di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (art. 119, c. 5, 6 e 8 D.L. n. 34/2020) eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” (art. 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020).

 

Comuni colpiti da eventi sismici A partire dal 2022, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali previsti per i fabbricati danneggiati dal sisma (art. 119, c. 1-ter, 4-ter e 4-quater D.L. n. 34/2020) spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella

misura del 110% (art. 119, c. 8-ter, D.L. n. 34/2020).

Installazione pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo Dal 2022, la detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di

2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico

 

Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici Dal 2022, la detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi riqualificazione energetica in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel rispetto dei predetti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

·       di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

·       di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;

·       di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

 

 

Altri bonus edilizi

 

Ristrutturazione              edilizia, risparmio energetico e sistemazione  giardini Prevista la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica.

Stessa proroga al 2024 è prevista anche per l’agevolazione fiscale inerente la

sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Bonus mobili La detrazione per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus mobili”) viene prorogata al 2024.

Però, il limite di spesa viene fissato a:

·       10.000 euro nel 2022;

·       5.000 euro nel 2023 e 2024.

Inoltre, dal 2022, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati

nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno

precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa (10.000 euro nel 2022 e 5.000 euro nel 2023 e 2024) è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Bonus facciate La detrazione per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone residenziali (c.d. “bonus facciate”), viene prorogata, seppur con aliquota del

60%, anche per le spese sostenute nell’anno 2022.

 

 

Le novità sulla cessione dei bonus e sullo sconto in fattura

Per prima cosa si proroga:

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal d. Superbonus.

Rispetto alle disposizioni del D.L. n. 157/2021, ci sono alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di c.d. “edilizia libera”.

Inoltre, è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.

Riproducendo le norme dell’art. 2 del D.L. n. 157/2021, si introduce un nuovo articolo (122-bis) al D.L. n. 34/2020 che riconosce la possibilità per l’Agenzia delle entrate di sospendere l’efficacia   delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.