L’elenco delle opere che non richiedono un titolo abilitativo (Scia, Cila, o permesso di costruzione), è contenuto nel decreto ministeriale dei Trasporti dello scorso 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2018.
Si tratta di un provvedimento applicativo dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 222/2016, in base al quale per garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale è previsto un glossario unico delle opere edilizie che individui la categorie di intervento e le abilitazioni necessarie per compierle. Gli interventi che si possono realizzare senza titoli abilitativi elencati nel decreto sono 58, e riguardano la manutenzione ordinaria e altre tipologie di lavori. Vediamo quali sono, divisi per macro-categorie.
Manutenzione ordinaria
Riparazione, sostituzione o rinnovamento di: pavimentazione interna o esterna, intonaco interno o esterno, elementi decorativi della facciata, opere di lattoneria (come la grondaia) e impianti di scarico, rivestimento interno ed esterno, serramenti e infissi interni ed esterni.
Installazione, riparazione, sostituzione o rinnovamento di inferriate o altri sistemi di intrusione.
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento elementi accessori, rifiniture: rifinitura scale, scala retrattile e di arredo.
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetto e ringhiera.
Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali: manto di copertura.
Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitto non strutturale.