Dal 17 febbraio 2023 sono in vigore le nuove regole previste dal Decreto Cessione Crediti edilizi (leggi o scarica il testo in PDF), che rende inapplicabile la cessione del credito d’imposta e lo sconto fattura come alternative alla detrazione fiscale per interventi edilizi agevolati: Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, Sismabonus, Barriere Elettroniche, Bonus Fotovoltaico, Bonus Colonnine di ricarica e così via.

Il DL 11/2023 del 16 febbraio – approvato in Consiglio dei Ministri lo stesso giorno – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il 17 febbraio, in riferimento a tutte le operazioni a partire da tale giorno, relative a lavori edilizi detraibili dall’IRPEF in dichiarazione dei redditi.

Decreto Cessione Crediti: cosa cambia

Per interventi non già avviato o con CILA presentata, con poche altre eccezioni, i contribuenti che vogliono realizzare interventi di recupero del patrimonio edilizio, di Superbonus o uno di tutti gli altri interventi fino a ieri fruibili tramite sconto in fattura e cessione del credito, da oggi dovranno versare per intero i costi d’opera, per poi recuperarne la quota prevista (50, 65, 90% e così via) in dichiarazione dei redditi.

Per le famiglie, la detrazione pluriennale nel 730 resta pertanto l’unica possibilità per fruire dell’agevolazione. Le imprese di costruzioni e i fornitori non potranno più anticipare il costo dei lavori acquisendone i corrispondenti crediti fiscali. E neppure le pubbliche amministrazioni, come ad esempio i Comuni o le Regioni, potranno più acquistare crediti edilizi. Le banche, invece, svincolate dal timore di responsabilità in solido grazie alle nuove regole previste dal DL 11/2023, potranno procedere a smaltire le vecchie pratiche rimaste sospese (non in riferimento ai crediti incagliati per mancanza di capienza fiscale ma di quelli in standby a causa dei dubbi sulla presunta co-responsabilità nei casi di lavori non completati).

Stop cessione e sconto fattura: quali lavori si salvano

Le nuove regole (che abrogano le due opzioni alternative alla detrazione IRPEF) si applicano a tutti gli interventi edilizi di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio (n. 34/2020) con alcune esclusioni:

  • interventi effettuati dai condomini con CILA già presentata al 17 febbraio,
  • interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo già presentata al 17 febbraio.

Per gli interventi di cui all’articolo 119 del DL Rilancio 34/2020, invece, le esclusioni riguardano i lavori per i quali:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori;
  • risulti registrato il preliminare o stipulato il contratto di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del DPR 917/1986 o  dell’articolo 16, comma 1-septies, del dl 63/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013

Fonte PMI.it